di Sara Motzo – avvocato
In ambito condominiale molto spesso si sente parlare di violazione del decoro dello stabile ma forse non tutti sanno esattamente la differenza con la tutela dell’opera architettonica dello stesso.
Nella normativa Italiana non troviamo una definizione di decoro architettonico ma la giurisprudenza ha avuto modo di darne una definizione: è l’Insieme delle linee architettoniche e delle strutture ornamentali dell’edificio condominiale che conferiscono al fabbricato una propria identità; è l’armonia estetica e funzionale di un edificio con tutti i suoi elementi strutturali. In altre parole, come noi abbiamo tutti un volto ma ognuno diverso così ogni condominio ha una facciata (facciata interna, scale, androni, etc.) ma tutti diversa.
Ebbene il decoro di questo “volto” deve essere tenuto decoroso. Tale valutazione, se considerata in sede giudiziale, sarà valutata dal Giudice in maniera soggettiva considerando anche lo stato di mantenimento che normalmente ha lo stabile, cioè come viene tenuto e mantenuto.
Peraltro, “il decoro architettonico, che caratterizzi la fisionomia dell’edificio condominiale, è un bene comune, ai sensi dell’art. 1117 c.c., il cui mantenimento è tutelato a prescindere dalla validità estetica assoluta delle modifiche che si intendono apportare (Cass. Sez. 2, 04/04/2008, n. 8830). Il giudizio relativo all’impatto di un’innovazione sul decoro architettonico dell’edificio si basa, peraltro, su un’indagine di fatto tipicamente demandata al giudice del merito (Cass. Sez. 2, 11/05/2011, n. 10350; Cass. Sez. 2, 07/02/1998, n. 1297), rimanendo il relativo apprezzamento sindacabile in sede di legittimità soltanto nei limiti di cui al vigente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5” (Cass. Civ. n. 28465/19).
Ogni modifica all’edificio del condominio, quindi, dovrà avvenire secondo quanto previsto dall’art. 1120 c.c. in materia di innovazioni.
Ciò considerato, alcuni edifici possono godere di una tutela giuridica più stringente data alla Legge n. 633/41 sul diritto d’autore che, oltre a tutelare il diritto morale dell’autore di essere riconosciuto l’ideatore dell’opera architettonica, tutela quegli edifici che, per le caratteristiche estetiche scelte dal progettista per la soluzione a problemi tecnici di costruzione acquisiscono il carattere di opere d’arte tutelabili (devono essere originali e creative). L’art. 18 della predetta legge prevede che chi è titolare del diritto di utilizzazione economica dell’opera può apportare modifiche, elaborazioni e trasformazioni ma senza creare pregiudizio all’onore e reputazione dell’autore dell’opera stessa (art. 20 Legge n. 633/41).
Ricordiamo quindi che sarà importante comprendere in quale tipologia di Condominio ci troviamo e comunque adoperarci perché lo stesso mantenga le proprie forme e il proprio decoro originario. Facoltà conservativa che ha l’Amministratore di Condominio ex art. 1130 c.c. dovendo compiere gli atti conservativi del bene comune.
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