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Rumori molesti nel condominio, che fare?

di Sara Motzo – avvocato

Esaminiamo oggi il quadro normativo di riferimento qualora in condominio vi siano rumori derivanti da un’attività svolta all’interno di un’unità immobiliare privata, per valutare la percorribilità di eventuali azioni volte a tutelare la quiete condominiale.

In primo luogo, giova richiamare l’art. 844 del Codice Civile, il quale stabilisce che il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni provenienti dal fondo vicino (rumori, fumi, scuotimenti, ecc.) se non quando le stesse superino la normale tollerabilità, da valutarsi tenendo conto della condizione dei luoghi. Tale principio è particolarmente rilevante nel contesto condominiale, in cui il bilanciamento tra l’uso lecito della proprietà privata e la tutela del diritto al riposo dei vicini assume un valore centrale.

L’attività rumorosa, quale per esempio quella musicale, se protratta in modo continuativo o svolta in orari serali e notturni, può oggettivamente eccedere i limiti della normale tollerabilità, specie in assenza di adeguati interventi fonoisolanti. La reiterata inosservanza di richiami verbali e inviti a contenere i volumi e limitare l’orario dell’attività potrebbe dunque configurare una situazione idonea a giustificare l’intervento giudiziario. Sarà, però, necessario in primo luogo procedere con una rilevazione tecnica (fonometrica) dei livelli di rumorosità mediante l’ausilio di un tecnico qualificato o dell’ARPA competente, al fine di acquisire elementi oggettivi in merito al superamento dei limiti acustici previsti dalla normativa vigente, anche locale.

In assenza di collaborazione volontaria da parte del soggetto responsabile, potrà essere valutata la predisposizione di una diffida legale formale con richiesta di cessazione delle immissioni intollerabili, riservando azione in sede civile, ai sensi dell’art. 844 c.c., per ottenere un provvedimento inibitorio e, se del caso, il risarcimento dei danni subiti dai condomini.

Resta inoltre percorribile la via cautelare d’urgenza, ex art. 700 c.p.c., ove si ravvisi un pregiudizio grave e attuale tale da richiedere un intervento tempestivo per evitare danni irreparabili.

Va altresì considerata la possibile rilevanza penale della condotta, qualora i rumori superino la soglia del disturbo della quiete pubblica, come previsto dall’art. 659 del Codice Penale, fattispecie che può essere oggetto di denuncia da parte degli interessati presso la competente autorità di pubblica sicurezza.

Posto quanto sopra, sarà necessario svolgere attività rumorose in condominio con le dovute cautele e tenendo conto della convivenza condominiale, in caso contrario vi sarà una violazione del diritto al riposo e alla quiete degli altri condomini, con tutti i risvolti giuridici conseguenti.

Avvocato Sara Motzo – Tel. 02.29532937
www.studiolegalemotzo.itinfo@studiolegalemotzo.it

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