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Quando serve l’amministratore di sostegno per i nostri cari?

Quando serve l’amministratore di sostegno per i nostri cari?

di Sara Motzo – avvocato


La legge del 9 gennaio 2004 n. 6 ha introdotto nell’ordinamento italiano la figura dell’Amministratore di sostegno per intervenire in quelle situazioni di minorata capacità di intendere o di volere che non sarebbero rientrate agevolmente negli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione: “La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio” (art. 404 c.c.).

È bene precisare che con questo istituto il soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno non perde la propria capacità d’agire o, quantomeno non la perde totalmente; sarà difatti il Giudice a indicare per quali atti dovrà essere assistito.

La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 19866/18 ha precisato, infatti, che “la finalità cui tende l’amministrazione di sostegno è quella di proteggere le persone fragili, ovvero coloro che si trovano in difficoltà nel gestire le attività della vita quotidiana e i propri interessi, o che addirittura si trovano nell’impossibilità di farlo: lo scopo dell’istituto consiste, infatti, nell’offrire a chi si trovi nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire. La misura non è, dunque, volta, solo, alla tutela degli interessi patrimoniali”.

La richiesta al Giudice del luogo dove ha la residenza l’interessato della procedura, viene presentata con il deposito in Tribunale di un ricorso nel quale vengono indicati tutti i dati del beneficiario e del richiedente e vengono esposti e allegati i documenti relativi e giustificativi della richiesta della nomina. Il Giudice provvederà a fissare udienza nella quale richiederà la presenza, se possibile, anche dell’interessato al fine di tenere in considerazione anche i bisogni e le esigenze della persona affetta dalla menomazione. Qualora il beneficiario non si presenti avanti il Giudice, quest’ultimo può procedere con tutti gli accertamenti anche medici necessari al fine di poter decidere sulla necessità della nomina dell’amministratore di sostegno.

Appare evidente che per addivenire alla nomina di un Amministratore di sostegno, spesso indispensabile per l’assistenza di una persona molto anziana o per un infortunato, si devono seguire iter precisi e formali per la migliore tutela del soggetto.

Invia la tua domanda al seguente indirizzo mail: info@studiolegalemotzo.it e la tua questione potrebbe essere trattata nel prossimo articolo. 

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