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La mancata acquisizione del consenso informato in ambito medico

I consigli dell’avvocato di Sara Motzo, avvocato

In ambito medico il paziente ha diritto di manifestare il proprio consenso in ordine al ricevimento della prestazione sanitaria. Questo è un diritto fondamentale del paziente consistente nel diritto ad autodeterminarsi in ordine al trattamento sanitario proposto e non deve essere confuso con il diritto alla salute ovvero il diritto a ricevere il trattamento. Tale diritto al consenso trova tutela e fondamento nella Costituzione italiana agli articoli 2, 13 e 32.

Il consenso informato, inoltre, è stato previsto dalla Legge 22 dicembre 2017, n. 219, contenente “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”. All’articolo 1 si legge “Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell’accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi. Può rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni ovvero indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di riceverle e di esprimere il consenso in sua vece se il paziente lo vuole”.

Pertanto, comprendendo che il paziente ha diritto ad essere curato (diritto alla salute) ma ha anche il diritto ad essere informato sui rischi del trattamento (diritto al consenso informato) si comprende che l’eventuale inadempimento del medico nell’eseguire correttamente l’operazione può essere affiancata – e con essa concorrere – alla mancata adeguata informazione sui rischi dell’intervento stesso.

Il danno da mancato consenso in relazione ad una prestazione sanitaria, poi rivelatasi non correttamente eseguita, dovrà essere provato al fine di determinare quale sarebbe stata la scelta del paziente qualora fosse stato effettivamente correttamente informato. La prova del danno deve, inoltre, essere data dal paziente che lamenta la richiesta risarcitoria. Detta prova potrà essere fornita con qualsiasi mezzo quindi anche attraverso fatti notori, presunzioni, etc.

Risulta evidente, però, che qualora manchi il consenso informato, a prescindere dal risultato dell’intervento, il paziente potrà richiedere il risarcimento del danno se può provare che non avrebbe dato il consenso e che da quest’ultimo è derivato un danno anche solo di natura psichica e non solo fisica.

In conclusione sarà sempre opportuno richiedere e leggere attentamente il consenso informato sulle caratteristiche e i rischi dell’intervento proposto al fine di vedersi tutelati nel proprio diritto – costituzionalmente garantito – all’autodeterminazione.

Avvocato Sara Motzo – Tel. 02.29532937
www.studiolegalemotzo.it

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