di Sara Motzo – avvocato
L’interesse del minore è superiore ai conflitti che possono sorgere tra i genitori. Questo principio trova espressa tutela dalla CEDU (Corte Europe dei Diritti dell’Uomo) che all’art. 8 dispone che “Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”.
Pertanto, quando sorgono contrasti tra i genitori, il predetto articolo richiede che l’Autorità pubblica nazionale garantisca il giusto equilibrio negli interessi delle parti dando primaria importanza a quelli del minore.
La Corte Europea, però, è intervenuta in un caso in cui lo Stato Italiano ha tolto la patria potestà alla madre senza correttamente ponderare gli interessi delle parti secondo i principi sopra richiamati.
In particolare la Corte, nel caso di cui si è occupata, ha sottolineato come l’interesse primario ed assoluto per il minore sia mantenere i contatti con la propria famiglia e, quindi, con i propri genitori, detto legame può essere interrotto solo in caso di situazioni del tutto eccezionali ed in occasione delle quali, peraltro, dovrà compiersi ogni sforzo per ricostruire il rapporto famigliare dissolto (Gnahoré c. Francia, n. 40031/98, § 59, CEDU 2000-IX).
Nello svolgere detta valutazione, la Corte Europea ricorda che lo Stato Italiano, alla pari di qualsiasi altro Stato Europeo, deve garantire la partecipazione dei genitori al processo decisionale e, quest’ultimo, deve essere svolto in maniera approfondita e ponderata degli interessi di cui sopra.
Ebbene nel caso esaminato dalla Corte, era stata tolta la patria potestà alla madre perché non aveva più portato i propri figli agli incontri con gli assistenti sociali ove si volgevano le frequentazioni con il padre tossicodipendente e violento. In particolare, la Corte ha accertato che la madre ostacolava gli incontri con il padre proprio perché detti incontri avvenivano in maniera violenta e non protettiva nei confronti dei minori.
Lo Stato Italiano però aveva considerato il comportamento della madre non corretto e le aveva tolto la patria potestà sui figli: “La Corte ritiene che le decisioni dei giudici interni che hanno sospeso la responsabilità genitoriale della prima ricorrente non abbiano tenuto conto delle difficoltà che avevano caratterizzato lo svolgimento degli incontri e della mancanza di sicurezza segnalata varie volte dalle diverse parti che sono intervenute agli incontri. Non sono stati minimamente presi in considerazione la situazione di violenza vissuta dalla prima ricorrente e dai suoi figli e il procedimento penale pendente contro G.C. per maltrattamenti”; “La sicurezza del genitore non violento e dei figli doveva essere un fattore determinante per decidere l’interesse superiore del minore in materia di affidamento e di diritto di visita. Il GREVIO ha anche osservato che i giudici interni non tenevano conto dell’articolo 31 della Convenzione di Istanbul” (Corte europea diritti dell’uomo sez. I, 10/11/2022, n.25426).
Infine, “la Corte condivide le preoccupazioni (Omissis) circa l’esistenza di una prassi, molto diffusa tra i tribunali civili, che consiste nel considerare le donne che denunciano fatti di violenza domestica per rifiutarsi di partecipare agli incontri tra i loro figli e il loro ex compagno e per opporsi all’affidamento condiviso con quest’ultimo o al fatto che quest’ultimo goda di un diritto di visita, come genitori «non collaborativi», e dunque «madri inadeguate» che meritano una sanzione” (Corte europea diritti dell’uomo sez. I, 10/11/2022, n.25426).
Le considerazioni a cui è giunta la Corte Europe lascia margine per le opportune personali riflessioni sul punto.
Avvocato Sara Motzo
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