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La donna lavoratrice e la tutela in gravidanza

di Avv. Sara Motzo

Come ogni anno, dedichiamo un articolo inerente i diritti delle donne affrontando, oggi, il delicato argomento della maternità e del lavoro.

La normativa più pregnante è quella della Comunità Europea, la Direttiva n. 92/85/Cee la quale prevede all’art. 10: “gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare il licenziamento delle lavoratrici di cui all’articolo 2 nel periodo compreso tra l’inizio della gravidanza e il termine del congedo di maternità” e, all’art. 12, prevede che gli Stati membri introducano nel loro ordinamento interno “le misure necessarie per consentire a qualsiasi lavoratrice che si ritenga lesa dalla mancata osservanza degli obblighi derivanti dalla presente direttiva di difendere i propri diritti per via legale e/o, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali, mediante ricorso ad altre istanze competenti”.

Pertanto, la donna non può essere licenziata nel periodo che va dall’inizio della gravidanza fino al termine del primo anno di età del bambino ad eccezione di casi di giusta causa, cessazione dell’attività dell’azienda o termine del contratto a termine.

Nella normativa italiana di riferimento si deve sicuramente ricordare il D Lgs n. 151/01 il quale “disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché il sostegno economico alla maternità e alla paternità” (art. 1).

Hanno quindi diritto a congedi di maternità dal periodo prima della nascita sino a dopo la nascita del bambino al quale si può aggiungere il congedo parentale sino ad un massimo di sei mesi da usufruire nei primi anni di vita, permessi per l’allattamento, rientro nelle proprie mansioni o equivalenti, etc.

Le tutele vengono estese anche in caso di adozione, aborto dopo 180 giorni di gravidanza e malattie del bambino.

In caso di licenziamento, pertanto, questo è da considerarsi automaticamente nullo e la donna deve essere reintegrata nel posto di lavoro con pagamento di tutte le retribuzioni e i contributi non corrisposti sino alla reintegra.

Avvocato Sara Motzo – Tel. 02.29532937
www.studiolegalemotzo.it info@studiolegalemotzo.it

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