I consigli dell’avvocato di Sara Motzo – avvocato
I veicoli, per poter circolare, devono aver stipulato un contratto di assicurazione per responsabilità civile, la cosiddetta R.C. Auto, con il quale, la Compagnia assicurativa interviene economicamente risarcendo i danni subiti da controparte, cioè da chi ha subito il sinistro e quindi il danno.
Come per ogni contratto, è importante leggere e comprendere bene le clausole inserite che molte volte prevedono delle esclusioni della garanzia al fine di poter presentare un prezzo più concorrenziale della polizza. Tra queste ricordiamo quelle clausole speciali che, pur non escludendo la copertura assicurativa nei confronti delle controparti, prevedono il diritto di rivalsa dell’assicurazione nei confronti del proprio cliente/ assicurato; ovvero il diritto dell’assicurazione di richiedere al proprio assicurato le somme, anche ingenti, pagate all’altra parte.
Tra queste clausole troviamo quella che prevede che il mezzo assicurato sia condotto solo ed esclusivamente dall’assicurato, la circostanza che il conducente del mezzo assicurato sia stato coinvolto nel sinistro mentre era alla guida sotto l’effetto di stupefacenti e/o l’effetto dell’alcool o la limitazione d’età del conducente. Peraltro, secondo un recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione, i soggetti chiamati a rimborsare l’assicurazione non sono solo i sottoscrittori della polizza assicurativa ma tutti quelli che traggono beneficio dalla copertura assicurativa stessa: “il rischio di impoverirsi per dovere risarcire la vittima di un sinistro stradale grava in egual misura sul conducente (art. 2054, commi primo e secondo, c.c.), sul proprietario, sull’usufruttuario, sull’acquirente con patto di riservato dominio (art. 2054, comma terzo, c.c.) e infine sull’utilizzatore in leasing (art. 91 cod. strad.)” (Cass. Civ. n. 4756/24). La Suprema Corte ha, pertanto, enunciato il seguente principio: “l’assicuratore della r.c.a. può esercitare il diritto di rivalsa di cui all’art. 144 cod. ass. nei confronti di qualsiasi soggetto che abbia la veste di “assicurato” ai sensi dell’art. 1904 c.c.: e dunque il proprietario o comproprietario, il conducente (salvo il caso della circolazione nolente domino), l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio o l’utilizzatore in leasing, anche se tutti costoro siano persone diverso dal contraente della polizza” (Cass. Civ.n. 4756/24). È pertanto importante, prima di firmare una polizza assicurativa, verificare se sono state previste limitazioni e clausole di rivalsa da parte dell’assicurazione prima di vedersi richiedere – in alcuni casi – anche somme non indifferenti che trasformerebbero il risparmio riveniente dal più basso costo dell’assicurazione in un sacrificio economico ben più pesante.
Avvocato Sara Motzo
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